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POLIZIA LOCALE

Modulistica


Chi ritiene ingiusto un verbale può presentare ricorso a: ◾PREFETTO della Provincia di Cuneo entro 60 giorni dalla notificazione ◾GIUDICE DI PACE di Cuneo entro 30 giorni dalla notificazione per chi risiede in Italia e 60 giorni per chi risiede all'estero Ai sensi dell'articolo 203 del D. Lgs 285/92 nel termine di 60 giorni, qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, può proporre ricorso al Prefetto. Il ricorso è presentato al Prefetto di Cuneo, o presso la sua sede, via Roma 3, 12100 CUNEO, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure presso il Comando di Polizia Locale, via Roma, 101, 12041 BENE VAGIENNA (Cn), dove può essere presentato a mani o inviato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o via email pec. Ai sensi dell'articolo 204-bis del D.Lgs 285/92, e successive modificazioni, in alternativa al ricorso proponibile al Prefetto, il ricorrente, nel termine di 30 giorni e sempre qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, può proporre ricorso al Giudice di Pace del territorio di competenza (per il comune di Genola, G.d.P. di Saluzzo; per i comuni di Bene Vagienna, Salmour, Trinità e S.A.Stura il G.d.P. di Mondovi'; per il comune di Narzole, il G.d.P. di Bra). Non è ammesso il ricorso al preavviso lasciato sulle auto in sosta. Nel ricorso devono essere indicate in modo chiaro le motivazioni. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione (nel caso il ricorso non venga accolto la somma da versare sarà aumentata). Se il ricorso viene accolto viene emessa un'ordinanza di archiviazione. Se il ricorso non viene accolto viene emessa un'ordinanza di pagamento che deve essere pagata entro 30 giorni dalla data di notificazione della stessa. Avverso l'ordinanza prefettizia di pagamento è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace. Il ricorso al Giudice di Pace, previsto dal Decreto Legislativo 507/1999; va presentato a mani presso la Cancelleria.
Domanda di annullamento verbale di violazione norme al c.d.s.
Domanda di revoca fermo amministrativo
L'art. 927 del codice civile prevede che chi trova un oggetto deve restituirlo al proprietario o consegnarlo al Sindaco del Comune in cui l'ha trovato indicando le circostanze del ritrovamento. Il Comune rende noto il ritrovamento con la pubblicazione di avviso all'albo pretorio. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, chi ha trovato l'oggetto ne diventa a sua volta proprietario. Chi desidera controllare se un oggetto da lui perso è stato ritrovato e consegnato all'Ufficio oggetti rinvenuti, può consultare gli elenchi presenti. Normativa di riferimento: Codice civile Libro III Titolo II Capo III Sezione I Art. 927 Cose ritrovate Art. 928 Pubblicazione del ritrovamento Art. 929 Acquisto di proprietà della cosa ritrovata Art. 930 Premio dovuto al ritrovatore Art. 931 Equiparazione del possessore o detentore al proprietario. Codice Penale Libro II Titolo XIII Capo II Art. 647 Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito. Per il disciplinare della gestione degli oggetti smarriti si veda quanto eventualmente presente nei Regolamenti Comunali.
Comunicazione rinvenimento oggetto smarrito
Autorizzazione per l'installazione di specchi parabolici per facilitare le manovre degli autoveicoli. Lo specchio parabolico è uno strumento aggiuntivo alla segnaletica stradale, che viene posizionato solitamente in corrispondenza di quegli incroci la cui visibilità da parte degli automobilisti in transito, per ragioni fisiche dei luoghi, non è ottimale e non risolvibile in altra maniera. Occorre quindi distinguere se lo specchio stradale richiesto è ad uso privato, all'uscita cioè da un accesso privato oppure all'incrocio tra due strade comunali. Nel primo caso è sufficiente una segnalazione alla quale faranno seguito i necessari sopralluoghi. Nel secondo caso, invece, il cittadino deve chiedere l'autorizzazione. Note Si precisa che nel caso in cui le strade che si incrociano sono entrambe pubbliche lo specchio verrà installato e posizionato a spese del Comune. Nel caso in cui invece viene richiesto lo specchio all'uscita da una strada privata il costo dello specchio e del suo posizionamento è a carico del richiedente. NORMATIVA: Art. 22 D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 punto 10 e11 Art 46 e 120 punto e del DPR del 16 dicembre 1992 n. 495
Richiesta rilascio autorizzazione all’installazione di specchio stradale per uso privato
Cosa fare in caso di di smarrimento? La L.R. n°18 del 19 luglio 2004, prevede che chiunque smarrisca il proprio cane debba denunciarne lo smarrimento entro 3 giorni alla Polizia Locale dell'Unione del Fossanese (o comunque alla polizia locale del comune ove è detenuto l'animale). Sul sito della Regione Piemonte, nella pagina appositamente dedicata è possibile scaricare il modulo per la denuncia di smarrimento (cani, gatti e furetti). Attenzione a questo passaggio perché secondo la Legge italiana, il proprietario che non segnala l'allontanamento del proprio animale può essere sospettato per abbandono e pertanto diventerebbe sanzionabile a tutti gli effetti. In caso di ritrovamento di un cane randagio o vagante come mi comporto? La presenza di un cane vagante o randagio deve essere segnalata al Comando di Polizia Locale del Comune dove è stato avvistato, per l'intervento del Servizio pubblico di cattura. A questo scopo puoi utilizzare l'apposito modulo presente alla pagina della Regione Piemonte. Personale specializzato provvederà al recupero dell' animale e al ricovero presso il Canile Sanitario, dove verrà visitato e sarà effettuata la lettura del microchip, così da risalire al proprietario (oppure, gli verrà applicato il microchip, se sprovvisto). Occorre assolutamente evitare di trattenere con sé un cane vagante, sia per motivi di ordine sanitario che per le conseguenze legali che ne potrebbero derivare, qualora si trattasse di animale di proprietà. Trascorso il periodo di osservazione sanitaria di 10 giorni presso il Canile Sanitario, qualora non sia risultato di proprietà, il cane potrà essere dato in affido a chi ne faccia richiesta e fornisca le necessarie garanzie. Cosa fare in caso di ricerca di un cane? I cani smarriti vengono recuperati e trasferiti al canile convenzionato. Per avere informazioni e recuperare il tuo cane rivolgiti al canile convenzionato: LIDA ONLUS, Sezione di Cuneo - struttura Canile Rifugio Collina Belmonte, via della Colletta 100, Busca (Cn) tel. 3471056186
segnalazione ritrovamento cane vagante
Segnalazione smarrimento cane
In caso di necessità di spazi e aree pubbliche per lo svolgimento di manifestazioni, occupazione, cantieri, ecc. occorre presentare richiesta utilizzando uno dei seguenti modelli. Eventuali oneri di occupazione saranno previsti secondo i regolamenti dei singoli comuni.
Domanda di chiusura strada
Domanda per occupazione di spazi ed aree pubbliche
Domanda di rilascio del contrassegno per persone invalide
provaPROVA

Regolamenti


Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Inserito sul sito il 29/01/2016 alle ore 14:18:53 per numero giorni 2869

Come fare per


Il corpo della Polizia Locale è stato fondato il 01 Gennaio 2006 a seguito dell’accorpamento del servizio di Polizia Municipale dei comuni di Fossano, Cervere, Genola, Trinità e Sant’Albano Stura; il 01 Gennaio 2008 con l’ingresso nell’Unione del Fossanese delle amministrazioni di Montanera e Salmour è stato implementato il servizio anche al territorio degli ultimi due comuni aderenti.
Il territorio, ha una superficie totale di 243,50 chilometri quadrati con circa 33.850 abitanti; sono presenti in servizio 23 addetti di Polizia Locale di cui quattro operanti presso le sedi distaccate, otto assegnati presso gli uffici del comando e 11 presenti sul territorio.


Per richiedere informazioni ed avere notizie utili si puó accedere agli uffici della Polizia locale nei seguenti orari:

 

 

Comando centrale

Fossano, via Garibaldi 90 - 0172.60550 Fax 0172.60557

orari di apertura al pubblico:

  • mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 (Ufficio Verbali)

 


Sezione distaccata di Bene Vagienna

Bene Vagienna, via Roma 101 - 0172.654152

orari di apertura al pubblico:

  • dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00
  • sabato dalle 8.00 alle 12.00
  • domenica dalle 8.00 alle 12.00

 

 

Sezione distaccata di Trinità

Trinità, via Roma 1 - 0172.66131

orari di apertura al pubblico:

  • lunedì dalle 8.30 alle 12.30
  • martedì, giovedì, venerdì dalle 8.30 alle 10.30

 


Sezione distaccata di Genola

Genola, via Roma 25 - 0172.68660

orari di apertura al pubblico:

  • mercoledì dalle 8.00 alle 10.00

 

 

Sezione distaccata di Montanera

Montanera, via Cavour 12 - 0171.798280

orari di apertura la pubblico:

  • lunedì dalle 8.30 alle 10.30
  • venerdì dalle 8.30 alle 12.30

 


Sezione distaccata di Sant'Albano Stura

Sant’Albano Stura, via Vallauri 10 - 0172.67142  Fax 0172.67587

orari di apertura al pubblico:

  • martedì dalle 10.00 alle 12.00

L’ordinamento della Polizia Municipale è disciplinato dalla Legge Quadro n. 65 del 07 marzo 1986 che, all’articolo 6 comma 2, delega la Regione territorialmente competente all'organizzazione generale del servizio; la Regione Piemonte ha regolamentato la materia con la legge regionale n. 58 del 30 novembre 1987. 
I principali compiti della Polizia Locale sono:


POLIZIA STRADALE

(articolo 12 comma 1 lettera e) del Decreto legislativo numero 285 del 30 Aprile 1992)


Controllo della viabilità in tutto il territorio viario di propria competenza;nell’ambito del servizio di Polizia Stradale gli addetti al servizio di viabilità, prevengono e reprimono gli illeciti a essa relativi, accertando violazioni al vigente codice della strada, eseguendo nei casi specifici rimozioni, fermi e sequestri dei veicoli. Gli operatori intervengono in situazioni critiche, quali sinistri stradali, che hanno un diretto riflesso sulla viabilità, sull’incolumità e sicurezza delle persone.


POLIZIA ANNONARIA 

Gli addetti della Polizia Locale eseguono le operazioni di controllo inerenti il settore del commercio su area pubblica ed in sede fissa, effettuando accertamenti nelle attività commerciali e verificando le autorizzazioni amministrative su richiesta degli uffici competenti; di particolare rilevanza è la gestione del commercio su area pubblica pianificando e regolando il regolare adempimento delle fiere e dei mercati rionali e cittadini.


POLIZIA AMBIENTALE


Sono attuati controlli nell’ambito di episodi di inquinamento ambientale accertando illeciti sullo smaltimento di rifiuti solidi, reflui zootecnici e verificando l’idoneità, alle vigenti leggi, dei gas di scarico e dei livelli di rumorosità dei veicoli.


POLIZIA EDILIZIA


Sono effettuate operazioni di vigilanza sull’attività urbanistica ed edilizia in particolare rilevando opere abusive di qualsiasi entità, accertando l’attuazione di atti emessi dal sindaco in materia e verificando il ripristino a seguito delle violazioni al Regolamento Edilizio.


POLIZIA GIUDIZIARIA


La polizia locale previene e reprime i reati di natura penale nelle materie ad essa assegnate, mediante indagini legate all’attività del Corpo, indagini richieste da altri corpi di Polizia, controlla la trasmissione ed archiviazione degli atti penali del corpo, e notifica atti penali.
Giornalmente sono eseguiti accertamenti anagrafici e di residenza, verifica delle sedi di impresa e su richiesta di altri Enti, quali INPS, Ministeri, altre pubbliche amministrazioni, vengono svolte informative.

Dispositivo di sicurezza per bambini

 

Secondo quanto disposto dall’Art. 172 del vigente Codice della strada i bambini di statura inferiore a 150 centimetri devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso; i seggiolini sono suddivisi in due classi:

 

  • Classe integrale: dispositivi che possono essere ancorati mediante una propria combinazione di cinghie e di fibbie;

  • Classe non integrale: dispositivi costituiti da un sistema di ritenuta parziale che usato in combinazione con una normale cintura di sicurezza forma un sistema di ritenuta completo.

I seggiolini per bambini sono classificati nei seguenti "gruppi di massa":

 

  • Gruppo 0: per bambini di peso inferiore a 10Kg;

 

  • Gruppo 0+: per bambini di peso inferiore a 13 Kg;

 

  • Gruppo 1: per bambini di peso compreso tra 9 e 18 Kg;

 

  • Gruppo 2: per bambini di peso compreso tra 15 e 25 Kg;

 

  • Gruppo 3: per bambini di peso compreso tra 22 e 36 Kg.

 

Per il trasporto di bambini si considerano i seguenti riferimenti:


A: Seggiolini o dispositivi di ritenuta omologati adeguati al peso del bambino (altezza inferiore 150 cm e peso minore a 36 Kg);


B: Cinture di sicurezza, se il bambino ha altezza maggiore a 150 cm;


C: Vietato il trasporto di bambini minori di anni tre;


D: Esenzione per bambini di altezza inferiore a 150 cm aventi accanto persone di almeno 16 anni;


E: Esenzione per bambini di altezza inferiore a 150 cm e peso inferiore a 36 Kg purché muniti di idonea certificazione medica.

 

Posti anteriori

Posti posteriori

Autevetture M1, Autoveicoli N1, N2, N3

A, B 

A, B 

Veicoli elencati sopra, ma sprovvisti di cinture

C, consentito trasporto di bambini con età superiore ai 3 anni ed altezza maggiori di 150 centimetri

 C, consentito ttrasporto di bambini con età superiore ai 3 anni con altezza qualsiasi

Autovetture M1 in servizio taxi o Noleggio con Conducente

A, B

A, B, D 

Autobus, minibus e assimilati non in servizio Noleggio con conducente

Età inferiore a 3 anni: nessuna prescrizione

Età maggiore a 3 anni: sistemi di sicurezza presenti a bordo

B

 Età inferiore a 3 anni: nessuna prescrizione

Età maggiore ai 3 anni: sistemi di sicurezza presenti a bordo

B

Autobus, minibus ed assimilati sprovvisti di cinture

Età inferiore a 3 anni: nessuna prescrizione

Età maggiore a 3 anni: sistema di sicurezza presenti a bordo

B

Età inferiore a 3 anni: nessuna prescrizione

Età maggiore a 3 anni: sistema di sicurezza presenti a bordo

B, D

Autobus, minibus e assimilati sprovvisti di cinture

Nessuna prescrizione 

Nessuna prescrizione

 

In merito a quanto elencato nella tabella si precisa che i veicoli:

M1: Categoria internazionale di veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre a quello del conducente.

N1: Categoria internazionale di veicoli destinati al trasportointernazionale di veicoli destinati al trasporto.

N2: Categoria internazionale di veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.

N3: Categoria internazionale di veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.

A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 28 della legge 120 del 29 Luglio 2010, a partire da martedì 12 Ottobre 2010, l'utilizzo del casco avente l'omologazione D.G.M., detto a "scodella", sarà vietato.

Chiunque circoli con un casco DGM contravverrà la sanzione di cui all'articolo 171 comma 1 del vigente codice della strada il quale comporta una sanzione amministrativa di euro 74.00 e la sanzione accessoria del fermo del veicolo per 60 giorni.

Segnalazioni delle postazioni di controllo

 

Il 14 Agosto 2009 il Ministro dell’Interno ha emanato una direttiva per garantire un’azione coordinata di prevenzione e contrasto dell’eccesso di velocità sulle strade introducendo nuove disposizioni che rendono possibile in modo sempre più diffuso e differenziato l’impiego di tecnologie di controllo remoto delle violazioni.
L’accertamento dell’eccesso di velocità puó essere effettuato attraverso sistemi di rilevamento fissi o mobili; in base alla vigente normativa, l’impiego di postazioni fisse, senza la presenza degli operatori di Polizia non puó ritenersi una modalità ordinaria di controllo, ma uno strumento utilizzabile solo su alcune strade ed in presenza di determinate condizioni.

L’impiego di postazioni mobili di rilevamento della velocità dovranno essere utilizzate sotto il diretto controllo e con la presenza di un operatore di polizia.
Tutti i rilevatori di velocità dovranno essere approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le disposizioni degli artt. 45, comma 6; 142, comma 6; 345 Reg Esec. CdS e del Decreto Ministeriale 29 Ottobre 1997, relativo alla "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego".


 

L’art. 142, comma 6-bis, CdS impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità siano:

  • Preventivamente segnalate;

  • Ben visibili.

 

Le loro caratteristiche e le modalità di impiego sono state stabilite con decreto adottato dal Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno, in data 15 agosto 2007. In particolare per la segnalazione delle postazioni di controllo si rimandano agli art. 2 e 3 precisando che:

  • Il decreto non fissa una distanza minima tra il segnale stradale di preavviso e la postazione di controllo ma, stabilisce che tale distanza deve essere "adeguata"; si puó ritenere che tra il segnale o il dispositivo luminoso e la postazione di controllo possa essere "adeguata" la distanza minima indicata, per ciascun tipo di strada, dall’art. 79, comma 3, Reg. Esec CdS per la collocazione dei segnali di prescrizione.

  • La distanza massima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso che indica la presenza delle postazioni di controllo e la postazione stessa non puó essere superiore a Km 4 e tra il segnale e la postazione non devono essere presenti intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche.

 

Le postazioni fisse di rilevamento della velocità possono essere rese ben visibili attraverso una opportuna colorazione delle installazioni in cui sono contenute, ovvero attraverso la collocazione su di esse di un segnale di indicazione dell’organo operante conforme a quanto riprodotto dall’art. 125 Reg. Esec. CdS.
Per le postazioni di controllo mobili possono esser utilizzati autoveicoli di servizio con colori istituzionali e veicoli di serie nella disponibilità della Pubblica Amministrazione; nel caso specifico del veicolo di serie la visibilità puó essere garantita con la collocazione sul veicolo o in corrispondenza di esso di un segnale conforme a quello previsto per le postazioni fisse, ovvero facendo uso di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile.

Nella fase di redazione del verbale gli operatori dovranno ridurre, a favore del trasgressore, una percentuale pari al 5% della velocità accertata, con un minimo di 5 Km/h; per un maggiore chiarimento si espone il seguente esempio:
Veicolo A viaggia a 100 km/h su una strada con limite di velocità di 90 Km/h, postazione di controllo rileva il passaggio a 100 Km/h ma, in fase di redazione del verbale, la velocità contestata sarà pari a 95 Km/h.


Le riprese frontali sono utilizzate esclusivamente, medianti l’ausilio di dispositivi laser, per la contestazione immediata delle violazioni.

Per garantire la riservatezza, i rilievi fotografici o le immagini che costituiscono fonte di prova per gli illeciti rilevati non possono essere inviate al domicilio dell’intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione. Poiché l’intestatario del veicolo ha il legittimo interesse di conoscere l’autore della violazione, la visione della documentazione fotografica o del video deve essere disponibile a richiesta del destinatario del verbale, nel rispetto delle norme sull’accesso ai dati personali trattati.
Durante la visione del rilievo fotografico dovranno essere opportunamente oscurati o resi non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo controllato.

Legge 29 Luglio 2010, numero 120 (S.O.G.U. numero 171 del 29 Luglio 2010)

La presente legge reca una consistente serie di modifiche al Codice della strada; al fine di portare l'utenza a conoscenza delle principali modifiche esaminiamo gli articoli che hanno "subito" le principali modifiche:

  •  

    Articolo 15: divieto di depositare, imbrattare o insudiciare le strade e le loro pertinenze (conseguente abrogazione dell'articolo 34-bis introdotto con il pacchetto sicurezza 2009).

  •  

    Articolo 38: aumentata la sanzione ai soggetti, diversi dagli inti proprietari della strada, che non mantengono in efficienza la segnaletica stradale.

  • Articolo 77: introdotta la sanzione a chi importa sul territorio nazionale componenti dei veicoli non omologati o approvati;

  • Articolo 79: introdotta la sanzione chi circola con dispositivi non regolarmente funzionanti e chi in gare di velocità non autorizzate utilizza veicoli a motore con dispositivi no regolarmente funzionanti.

  • Articolo 80: a seguito della mancata revisione, durante l'accertamento dell'infrazione gli operatori non ritirano più il documento di circolazione, ma annotano sul documento stesso che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione.

  •  

    Articolo 94 bis: punisce chi richiede o ottiene i documenti di circolazione per fini elusivi al fine di limitare l'intestazione fittizia dei veicoli

  • Articolo 97: inasprimento della sanzione amministrativa per chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che superano per costruzione i 45 Km/h; sono state inasprite, inoltre, le sanzioni per chi circola con i dati della targa non chiaramente visibili e chi circola con ciclomotori non rispondenti alle caratteristiche indicate dall'articolo 52 C.d.s.;

  •  

    Articolo 100: sanziona chi circola e pone in circolazione un veicolo senza targa; si elimina l'obbligo di circolare con la targa ripetitrice sui rimorchi.

  • Articolo 115: i conducenti degli autobus e dei complessi di veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate potranno guidare fino a 68 anni. I titolari di patente di categora D raggiunti i 60 anni di età dovranno sottoporsi al rinnovo della patente annuale, mentre i proprietari di patente C-CE rinnoveranno la patente annualmente a partire dal 65° anno di età.

  • Articolo 116: introduzione nel programma didattico di un'ora di lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e la prova pratica per il conseguimento del Certificato di Idoneità alla Guida.

  • Articolo 119: per il rilascio di tutte le categorie di patenti di guida, di C.I.G. e di KA, Kb dovrà essere presentato un certificato che attesti l'assenza di abuso di alcolici e di sostanze stupefacenti.

  • Articolo 122: l'autorizzazione ad esercitarsi (foglio rosa) sarà rilasciato solamente quando il candidato avrà superato la prova teorica.

  • Articolo 126: superata la visita medica per il rinnovo della patente non sarà più inviato al domicilio il tagliando da apporre alla patente, ma sarà inviato un duplicato aggiornato dell'abilitazione.

  •  

    Articolo 126 Bis: chiunque partecipi ai corsi di recupero per i punti sulla patente di guida dovrà superare un esame teorico quindi non è più sufficiente la sola presenza ai corsi teorici.

  • Articolo 136: chiunque circoli alla guida di un veicolo, avendo stabilito la residenza in Italia da più di un anno e non avendo provveduto alla conversione della patente rilasciata all'estero da uno Stato non UE, con patente scaduta di validità è sanzionato secondo quanto disposto dall'articolo 116, comma 13 e 18.

  • Articolo 142: nei tratti autostradali con determinate caratteristiche costruttive e dove è presente il sistema "Tutor", il limite di velocità potrà essere innalzato fino a 150 Km/h; le postazioni di controllo della velocità, fisse o mobili, posizionate fuori dal centro abitato dovranno essere pre-segnalate almeno ad un chilometro di distanza (dovrà comunque essere introdotto un decreto ministeriale che regolamenti le modalità di posizionamento).

  • Articolo 152: l'omissione dell'utilizzo durante la marcia dei dispositivi di illuminazione non è più sanzionata con la sanzione accessoria della decurtazione di numero 01 punti sulla patente di guida. 

  • Articolo 158: riduzione dell'importo a determinate violazioni relative alla sosta ed alla fermata, commesse alla guida di ciclomotori e motocicli a due ruote.

  • Articolo 172: è fatto obbliggo dell'utilizzo delle cinture di sicurezza a tutti gli occupanti dei quadricicli leggeri, classificati come ciclomotori a 4 ruote.

  • Articolo 173: introduzione della sanzione amministrativa per chi guida senza utilizzare le prescritte protesi, ortesi o apparecchi  prescritti nel certificato di idoneità alla guida del ciclomotore.

  • Articolo 186: depenalizzazione del reato di guida in stato di ebbrezza lieve (05,-0,8 g/l di alcol nel sangue) con sanzione amministrativa di 500 euro più la sospensione della patente di guida; se l'infrazione emerge a seguito di sinistro stradale, sia la sanzione amministrativa che quella accessoria raddoppia.

  • Articolo 186 Bis: introduzione del tasso alcolemico zero per neopatentati, conducenti di età inferiore a 21 anni, conducente professionale.

  • Articolo 187: aumentata la sanzione penale dell'arresto, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per guida in stato di alterazione psicofisica; se l'infrazione è commessa in caso di sinistro stradale  consegue la revoca della patente di guida.

 

Le modifiche ad alcuni degli articoli sopra descritti, per poter essere applicabili, dovranno essere supportati da un Decreto Ministeriale attuativo.

L'articolo 14, comma 2, della  legge  29  luglio  2010,  n.  120, recante Disposizioni in materia di sicurezza stradale, ha esteso anche ai ciclomotori  dotati  di  certificato  di  idoneità tecnica (C.I.T.) l'obbligo di essere muniti del certificato di circolazione e della targa di cui all’articolo 97 del codice della strada; il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato il decreto 02 Febbraio 2011, recante la "Calendarizzazione delle operazioni di rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe per ciclomotori", pertanto  entro il 13 febbraio 2012, i ciclomotori ancora muniti di contrassegno di identificazione e C.I.T. dovranno essere muniti, per poter circolare, delle targhe e del certificato di circolazione previsti dall’art. 97 del vigente codice della strada. 
Le scadenze per le operazioni di targatura saranno:

  • 1° giugno 2011, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per "0", "1", e "2";
  • 31 luglio 2011, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per "3", "4", e "5";
  • 29 settembre 2011, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per "6", "7", e "8";
  • 28 novembre 2011, e comunque non oltre il 12 febbraio 2012, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per "9" e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera "A".


Tutti i ciclomotori immatricolati prima del 14 luglio 2006 entro il 13 febbraio 2012 dovranno essere ritargati pena una sanzione amministrativa da 389 a 1.559 euro.

È possibile estinguere l'obbligazione con il versamento della somma dovuta mediante il modello di pagamento PagoPa allegato.

Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione è ammesso ricorso:

  • Al Prefetto di Cuneo, che potrà essere pressentato direttamente, mediante lettera raccomandata con Ricevuta di Ritorno oppure per tramite del comando Polizia Locale Unione del Fossanese, via Garibaldi 90, 12045 Fossano. Il Prefetto in caso di rigetto del ricorso, emetterà motivata ordinanza ingiunzione al pagamento di una somma determinata in misura non inferiore al doppio del minimo (Art. 204 C.d.S.).

Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione è ammesso ricorso al Giudice di Pace competente per territorio (Art. 204-bis C.d.S.) mediante deposito degli atti alla cancelleria secondo la seguente giurisdizione:

  • L'ufficio del Giudice di Pace di Mondovì per le violazioni commesse nel comune di Benevagienna, Trinità, Sant'Albano Stura e Salmour, Montanera;

  • L'ufficio del Giudice di Pace di Saluzzo per le violazioni commesse nel comune di Genola;

Per effetto delle nuove modifiche apportate dalla Legge 23 Dicembre 2009, numero 191 (Finanziaria 2010) al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche per i procedimenti disciplinati dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del medesimo testo unico.
Dal 1° gennaio 2010 sarà necessario, per la presentazione del ricorso giurisdizionale speciale di cui alla legge n. 689/81 pagare il contributo unificato proporzionale, oltre alle spese forfetarie di 8,00 euro.

Nella tabella qui sotto descritta sono elencati i contributi da pagare in funzione del valore della causa:

 

 

Valore della causaContributo unificatoSpese forfettarieTotale
Fino a 1.100 EuroEuro 30Euro 8Euro 38
Da 1.100 Euro fino a 5.200 EuroEuro 70Euro 8Euro 78
Da 5.200 Euro fino a 26.000 EuroEuro 170Euro 8Euro 178
Da 26.000 Euro fino a 52.000 EuroEuro 340Euro 8Euro 348

 

 

Qualora entro il predetto termine non sia stato presentato ricorso o non sia avvenuto il pagamento, l'atto costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale, oltre le spese.

Articolo 206 del D.Lvo 30 Aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)


Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204 C.d.S. e salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’articolo 22 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall’articolo 27 della stessa Legge 24 novembre 1981, n.689 (Art. 389 regolamento C.d.S.).
I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal Prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se i proventi spettano ad Ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle Amministrazioni da cui dipende l’organo accertatore.
I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi al Prefetto o dall’Ente all’intendenza di finanza competente, la quale dà in carico all’esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.

 

Articolo 27, comma 5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689


[. . .]

Salvo quanto previsto dall'art. 26 della Legge 24 novembre 1981, n. 689,  in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

È possibile estinguere l'obbligazione con il versamento della somma dovuta mediante il modello di pagamento PagoPa allegato.

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