Chi ritiene ingiusto un verbale può presentare ricorso a:
◾PREFETTO della Provincia di Cuneo entro 60 giorni dalla notificazione
◾GIUDICE DI PACE di Cuneo entro 30 giorni dalla notificazione per chi risiede in Italia e 60 giorni per chi risiede all'estero
Ai sensi dell'articolo 203 del D. Lgs 285/92 nel termine di 60 giorni, qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, può proporre ricorso al Prefetto. Il ricorso è presentato al Prefetto di Cuneo, o presso la sua sede, via Roma 3, 12100 CUNEO, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure presso il Comando di Polizia Locale, via Roma, 101, 12041 BENE VAGIENNA (Cn), dove può essere presentato a mani o inviato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o via email pec.
Ai sensi dell'articolo 204-bis del D.Lgs 285/92, e successive modificazioni, in alternativa al ricorso proponibile al Prefetto, il ricorrente, nel termine di 30 giorni e sempre qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, può proporre ricorso al Giudice di Pace del territorio di competenza (per il comune di Genola, G.d.P. di Saluzzo; per i comuni di Bene Vagienna, Salmour, Trinità e S.A.Stura il G.d.P. di Mondovi'; per il comune di Narzole, il G.d.P. di Bra).
Non è ammesso il ricorso al preavviso lasciato sulle auto in sosta.
Nel ricorso devono essere indicate in modo chiaro le motivazioni. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione (nel caso il ricorso non venga accolto la somma da versare sarà aumentata).
Se il ricorso viene accolto viene emessa un'ordinanza di archiviazione. Se il ricorso non viene accolto viene emessa un'ordinanza di pagamento che deve essere pagata entro 30 giorni dalla data di notificazione della stessa. Avverso l'ordinanza prefettizia di pagamento è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace. Il ricorso al Giudice di Pace, previsto dal Decreto Legislativo 507/1999; va presentato a mani presso la Cancelleria.
Domanda di annullamento verbale di violazione norme al c.d.s.
Domanda di revoca fermo amministrativo