Segnalazioni delle postazioni di controllo
Il 14 Agosto 2009 il Ministro dell’Interno ha emanato una direttiva per garantire un’azione coordinata di prevenzione e contrasto dell’eccesso di velocità sulle strade introducendo nuove disposizioni che rendono possibile in modo sempre più diffuso e differenziato l’impiego di tecnologie di controllo remoto delle violazioni.
L’accertamento dell’eccesso di velocità puó essere effettuato attraverso sistemi di rilevamento fissi o mobili; in base alla vigente normativa, l’impiego di postazioni fisse, senza la presenza degli operatori di Polizia non puó ritenersi una modalità ordinaria di controllo, ma uno strumento utilizzabile solo su alcune strade ed in presenza di determinate condizioni.
L’impiego di postazioni mobili di rilevamento della velocità dovranno essere utilizzate sotto il diretto controllo e con la presenza di un operatore di polizia.
Tutti i rilevatori di velocità dovranno essere approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le disposizioni degli artt. 45, comma 6; 142, comma 6; 345 Reg Esec. CdS e del Decreto Ministeriale 29 Ottobre 1997, relativo alla "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego".
L’art. 142, comma 6-bis, CdS impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità siano:
Le loro caratteristiche e le modalità di impiego sono state stabilite con decreto adottato dal Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno, in data 15 agosto 2007. In particolare per la segnalazione delle postazioni di controllo si rimandano agli art. 2 e 3 precisando che:
Il decreto non fissa una distanza minima tra il segnale stradale di preavviso e la postazione di controllo ma, stabilisce che tale distanza deve essere "adeguata"; si puó ritenere che tra il segnale o il dispositivo luminoso e la postazione di controllo possa essere "adeguata" la distanza minima indicata, per ciascun tipo di strada, dall’art. 79, comma 3, Reg. Esec CdS per la collocazione dei segnali di prescrizione.
La distanza massima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso che indica la presenza delle postazioni di controllo e la postazione stessa non puó essere superiore a Km 4 e tra il segnale e la postazione non devono essere presenti intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche.
Le postazioni fisse di rilevamento della velocità possono essere rese ben visibili attraverso una opportuna colorazione delle installazioni in cui sono contenute, ovvero attraverso la collocazione su di esse di un segnale di indicazione dell’organo operante conforme a quanto riprodotto dall’art. 125 Reg. Esec. CdS.
Per le postazioni di controllo mobili possono esser utilizzati autoveicoli di servizio con colori istituzionali e veicoli di serie nella disponibilità della Pubblica Amministrazione; nel caso specifico del veicolo di serie la visibilità puó essere garantita con la collocazione sul veicolo o in corrispondenza di esso di un segnale conforme a quello previsto per le postazioni fisse, ovvero facendo uso di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile.
Nella fase di redazione del verbale gli operatori dovranno ridurre, a favore del trasgressore, una percentuale pari al 5% della velocità accertata, con un minimo di 5 Km/h; per un maggiore chiarimento si espone il seguente esempio:
Veicolo A viaggia a 100 km/h su una strada con limite di velocità di 90 Km/h, postazione di controllo rileva il passaggio a 100 Km/h ma, in fase di redazione del verbale, la velocità contestata sarà pari a 95 Km/h.
Le riprese frontali sono utilizzate esclusivamente, medianti l’ausilio di dispositivi laser, per la contestazione immediata delle violazioni.
Per garantire la riservatezza, i rilievi fotografici o le immagini che costituiscono fonte di prova per gli illeciti rilevati non possono essere inviate al domicilio dell’intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione. Poiché l’intestatario del veicolo ha il legittimo interesse di conoscere l’autore della violazione, la visione della documentazione fotografica o del video deve essere disponibile a richiesta del destinatario del verbale, nel rispetto delle norme sull’accesso ai dati personali trattati.
Durante la visione del rilievo fotografico dovranno essere opportunamente oscurati o resi non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo controllato.